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della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel.
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Roma, 3 agosto 2016
Circolare n. 138/2016
Oggetto:Notizie in
breve.
Autotrasporto
– Formazione finanziata dal MIT – E’ pubblicato sulla
G.U. n.175 del 28.7.2016 il decreto che disciplina la formazione finanziata per
le imprese di autotrasporto merci in conto terzi; le domande devono essere
presentate dal 26 settembre 2016 fino al 28 ottobre 2016 – D.M. 9.6.2016 su G.U. n.175 del 28.7.2016
Tributi
– Mod.770 – E’ stata prorogata al 15 settembre la scadenza di
presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti di imposta modello 770;
la presentazione è in via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente,
ovvero tramite soggetti incaricati (professionisti, Caf) – D.P.C.M. 26.7.2016 su G.U. n.176 del 29.7.2016
Istat - Indice Clima di fiducia delle imprese
- A luglio
l’indice del clima di fiducia delle imprese elaborato dall’ISTAT (Istat Economic Sentiment Indicator) è cresciuto
a 103,3 (base 2010=100); a giugno l’indice era stato pari a 101,2.
Istat - Indice dei prezzi alla produzione
industriale - Nel
mese di giugno l’indice dei prezzi alla
produzione industriale è aumentato di +0,5 punti percentuali rispetto al
precedente mese di maggio (base di riferimento 2010=100). Su base annua (giugno 2016 rispetto a giugno
2015) l’indice è diminuito del -3,0 per cento.
Istat
– Indice della produzione industriale – Nel mese di maggio
l'indice della produzione industriale italiana ha segnato una variazione
negativa rispetto al mese di aprile del -0,6 per cento (base di riferimento
2010=100); stessa riduzione del -0,6 per cento si è registrata su base annua
(maggio 2016 rispetto a maggio 2015).
Istat - Tasso di disoccupazione – Nel mese di giugno il tasso di disoccupazione è stato pari all’11,6
per cento, in aumento di +0,1 punti percentuali rispetto al precedente mese di maggio.
In termini tendenziali (giugno 2016 rispetto a giugno 2015)
la disoccupazione è calata di -0,6 punti percentuali.
Istat – Commercio con l’estero – Scambi ExtraUE – Secondo le prime stime nel mese di giugno
rispetto al precedente mese di maggio
le esportazioni italiane verso i Paesi extraUe sono aumentate del +0,3 per
cento mentre le importazioni hanno subito una contrazione del -0,5 per cento.
Su base annua (giugno 2016 rispetto a giugno 2015) le esportazioni sono diminuite del -2,8
per cento a causa della notevole diminuzione della componente energetica (-49,4
per cento) e le importazioni del -13,0 per cento a causa sia della diminuzione
della componente energetica (-28,5 per cento) sia, in misura meno intensa, dei
beni intermedi (-9,4 per cento) e di quelli strumentali (-8,8 per cento).
Prezzo gasolio auto al 1 agosto 2016 (fonte Ministero
Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo
al netto |
Accisa |
Iva |
Prezzo
al consumo |
Variazione
da |
Variazione
da |
0,439 |
0,617 |
0,232 |
1,289 |
-
0,010 |
+
0,033 |
Daniela |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.127/2016
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D-G/g-n |
© CONFETRA – La riproduzione totale
o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n.175 del 28.7.2016
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 giugno 2016
Disposizioni sulle modalita' operative di erogazione dei
contributi a
favore delle
iniziative di formazione
professionale nel settore
dell'autotrasporto.
IL
MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1
Finalita', beneficiari e intensita'
del contributo
1. Ai sensi dell'art. 1,
comma 1,
lettera c), del
decreto del
Ministro infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze 29 aprile 2015, n. 130 le
risorse da
destinare
all'agevolazione per nuove
azioni di formazione
professionale nel settore
dell'autotrasporto ammontano
complessivamente ad euro 10 milioni.
2. I soggetti
destinatari della presente misura
incentivante e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le
imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi,
i cui titolari,
soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti inquadrati nel
Contratto
Collettivo Nazionale logistica, trasporto e spedizioni,
partecipino
ad iniziative di formazione
o aggiornamento professionale
volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa,
alle
nuove tecnologie, allo
sviluppo della competitivita' ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di
sicurezza sul
lavoro. Da tali iniziative
sono esclusi i
corsi di formazione
finalizzati all'accesso alla
professione di autotrasportatore e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti
obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita' di
autotrasporto. Non
sono concessi aiuti, ai sensi dell'art. 31,
comma 2 del predetto
regolamento (CE) n. 651/2014,
alla formazione organizzata
dalle
imprese per conformarsi
alla normativa nazionale
obbligatoria in
materia di formazione.
3. Le iniziative di cui
al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali, oppure
interaziendali,
territoriali o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della
presentazione
della domanda, e' necessario specificare la
volonta' di tutte
le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo,
nonche'
esplicitare
l'articolazione
interaziendale, territoriale o
per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle
attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6
novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art.
2 del presente
decreto. Indipendentemente
dal piano formativo
proposto, possono
essere oggetto di
finanziamento esclusivamente le
attivita' di
formazione dirette ai
destinatari che possiedano
i requisiti
richiesti al precedente comma 2.
4. Ai fini del
finanziamento, l'attivita' formativa
deve essere
avviata a partire dal 1° dicembre 2016 e deve avere termine
entro il
31 maggio 2017. Potranno essere
ammessi costi di
preparazione ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a
tale data,
purche' successivi alla
data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
5. Ai fini
dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati
in base
a quanto previsto dall'art.
31 del citato
regolamento (CE) n.
651/2014.
Art. 2
Termine di proposizione delle domande
e requisiti
1. Possono proporre
domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi aventi
sede principale o secondaria
in Italia, regolarmente
iscritte al
Registro Elettronico Nazionale
istituito dal regolamento
(CE) n.
1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009
e le imprese di
autotrasporto di merci
per conto di
terzi che
esercitano la professione
esclusivamente con veicoli
di massa
complessiva fino a 1,5
tonnellate, regolarmente iscritte
all'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture
societarie regolarmente iscritte nella
sezione
speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis
dell'art. 1 del
decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione
delle
imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del
libro V
titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II,
sezioni II e
II-bis, del codice
civile, limitatamente alle
imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte
nella
citata sezione speciale dell'Albo.
2. Ogni impresa
richiedente, anche se associata ad un consorzio o a
una cooperativa, puo' presentare
una sola domanda
di accesso al
contributo. In caso di presentazione di piu' domande sara' presa
in
considerazione solo la domanda presentata per prima.
3. Le domande per
accedere ai contributi devono essere
presentate,
a partire dal 26 settembre 2016 ed entro il termine perentorio
del 28
ottobre 2016, in via telematica, sottoscritte con firma
digitale dal
rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della
cooperativa
richiedente, seguendo le specifiche modalita' che saranno
pubblicate,
a partire dal 12 settembre
2016, sul sito
del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Autotrasporto
merci -
Documentazione - Autotrasporto Contributi ed Incentivi.
4. Il contributo massimo
erogabile per l'attivita'
formativa e'
fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di
raggruppamento di
imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso
concretamente partecipi all'attivita' formativa.
Per la determinazione
del contributo si terra' altresi'
conto dei
seguenti massimali:
a) ore di formazione:
trenta per ciascun partecipante;
b) compenso della
docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
c) compenso dei tutor:
trenta euro per ogni ora;
d) servizi di
consulenza a qualsiasi titolo
prestati: 20 per
cento del totale dei costi ammissibili.
Fermi restando i suddetti
massimali, le spese
complessive per
l'attivita' didattica relative al personale docente, ai tutor,
alle
spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al
progetto,
all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per
la quota
parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di
formazione
e al costo dei
servizi di consulenza,
dovranno essere pari o
superiori al 50 per cento di tutti i
costi ammissibili. Per
ogni
progetto formativo, la formazione a distanza non potra' superare
il
20 per cento del totale delle ore di formazione. Qualora nel
progetto
formativo sia presente
attivita' di formazione
a distanza sara'
obbligatorio fornire, all'atto
della presentazione della
domanda,
idonee informazioni al fine
di consentire eventuali
controlli in
itinere sullo svolgimento di tali corsi.
5. Al momento della compilazione
della domanda dovranno
essere
obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai
dati
identificativi del richiedente
ed alle informazioni previste
dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 2009, n. 83, i seguenti elementi:
a) il soggetto
attuatore delle azioni formative,
conformemente
all'art. 3, comma 2, del
predetto decreto del
Presidente della
Repubblica n. 83 del 2009,
che non potra'
in alcun caso
essere
modificato;
b) il programma del
corso (le materie di insegnamento, la data di
inizio e di fine del progetto formativo, il numero
complessivo delle
ore di insegnamento, il
numero e la
tipologia dei destinatari
dell'iniziativa e l'eventuale presenza di corsi FAD);
c) dichiarazione, resa
ai sensi del decreto del Presidente
della
Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445,
con la quale
il soggetto
attuatore designato dall'impresa attesti la presa visione del
corso
formativo presentato e si
impegni a realizzarlo
nel rispetto di
quanto previsto dal presente decreto;
d) il preventivo della
spesa suddiviso nelle seguenti voci:
1. costi della docenza
in aula;
2. costi dei tutor;
3. altri costi per
l'erogazione della formazione;
4. spese di viaggio
relative a formatori
e partecipanti alla
formazione (sono escluse le spese di alloggio,
ad eccezione delle
spese di alloggio minime
necessarie per i
partecipanti che sono
lavoratori con disabilita');
5. materiali e forniture
con attinenza al progetto;
6. ammortamento degli
strumenti e delle attrezzature per
la quota
da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
7. costi
dei servizi di
consulenza relativi all'iniziativa
formativa programmata;
8. costi di personale
dei partecipanti al progetto di formazione;
9. spese generali
indirette, secondo le modalita' dettate dall'art.
31 del regolamento generale in materia di esenzione dagli
aiuti di
Stato adottato dalla Commissione europea in
data 17 giugno
2014,
imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato.
e) il calendario del
corso (materia trattata, giorno, ora e
sede
di svolgimento del corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno
o piu'
dei predetti elementi
del calendario del
corso dovra' essere
effettuata direttamente online almeno tre giorni prima
rispetto alla
prima data che si intende modificare, fatti salvi casi di comprovata
forza maggiore. Per tali casi,
la modifica potra'
infatti essere
effettuata online in un termine
di tempo anche
inferiore ai tre
giorni, ma la
variazione dovra' essere
documentata e motivata
oggettivamente a pena
di esclusione della
giornata formativa
modificata. L'ammissibilita' della documentazione inviata a comprova
della causa di forza maggiore sara' oggetto di apposita verifica
in
fase di valutazione della rendicontazione dei costi sostenuti.
Art. 3
Attivita' istruttoria ed erogazione
dei contributi
1. Qualora in esito all'istruttoria di
ammissibilita', emergano
vizi che possano determinare
l'inammissibilita' della domanda,
ai
sensi del presente decreto e
della normativa vigente,
l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento
della fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7 agosto
1990,
n. 241. Qualora
l'attivita' formativa venga
avviata prima della
chiusura della suddetta fase procedimentale, le
giornate formative
svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini
del
contributo.
Resta fermo
che, anche in
caso di ammissibilita', non
e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di
spesa
formulato, che verra' considerato quale massimale, ma, ai
fini del
riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica
dei costi
rendicontati e del mantenimento in capo
all'impresa dei requisiti
previsti.
2. L'erogazione del
contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del progetto
formativo, che dovra'
essere completato entro il termine perentorio del
31 maggio 2017.
Entro e non oltre la data del 20 giugno 2017 dovra'
essere inviata
via telematica specifica rendicontazione dei costi
sostenuti secondo
il preventivo presentato
all'atto della domanda,
risultanti da
fatture in originale o copia conforme, ovvero da fatture
pro-forma,
indicate in apposito
elenco; tali fatture
dovranno essere
accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la
prova
certa del loro pagamento, ovvero
da una garanzia
fideiussoria «a
prima richiesta» che l'impresa istante stipula a favore dello Stato,
per il periodo di un anno,
a garanzia del
pagamento delle spese
rendicontate - e non
ancora pagate -
a fronte dell'iniziativa
formativa effettuata,
IVA inclusa. Le
modalita' di invio
della
rendicontazione dei costi e della presentazione dei documenti
saranno
pubblicate sul sito
del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti nella sezione
Autotrasporto merci - Documentazione -
Autotrasporto Contributi ed Incentivi. A tale documentazione dovra'
essere allegata una
relazione di fine
attivita' debitamente
sottoscritta dall'impresa, dal consorzio o dalla cooperativa,
dalla
quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo
presentato e
con i costi
preventivati ovvero i
motivi della mancata
corrispondenza. La documentazione contabile
dovra', a pena
di
inammissibilita',
essere certificata da
un revisore legale
indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori
legali di
cui al decreto legislativo
27 gennaio 2010,
n. 39 e
successive
modifiche, integrazioni e norme attuative; il relativo costo
potra'
essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza
di cui
all'art. 2, comma 5,
lettera d), punto
6 ma non
concorrera' a
determinare le soglie previste dall'art. 2,
comma 4 del
presente
decreto.
Dovranno, inoltre,
essere allegati i seguenti documenti:
a) elenco dei
partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione del contratto
di lavoro applicato.
Nel caso delle
strutture societarie di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
andra'
allegato l'elenco completo delle
aziende partecipanti al
progetto
formativo, con relativo codice partita IVA e numero di
iscrizione al
Registro elettronico nazionale
delle imprese che
esercitano la
professione di autotrasportatore su strada
(ovvero all'Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di
terzi per le
imprese che
esercitano la professione
di autotrasportatore esclusivamente con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5
tonnellate),
e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in
caso
di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro
applicato;
b) dettaglio dei costi
per singole voci;
c) documentazione
comprovante l'eventuale presenza di
lavoratori
svantaggiati o disabili;
d) documentazione comprovante
l'eventuale caratteristica di
piccola o media impresa;
e) registri di presenza
firmati dai partecipanti
e vidimati
dall'ente attuatore;
f) tracciati della
formazione svolta in modalita' e-learning;
g) dichiarazione
dell'ente di formazione,
resa ai sensi
del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445,
attestante il possesso di competenze da parte dei
docenti rispetto
alle materie oggetto del corso;
h) dichiarazione, resa
ai sensi del decreto del Presidente
della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, con
la quale l'impresa
di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari
dell'impresa di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto
formativo;
i) coordinate bancarie
dell'impresa.
3. Qualora in sede di
istruttoria della rendicontazione,
l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei
parametri di
cui all'art. 2, comma 4 del presente decreto venga superato, il
piano
dei costi verra' riparametrato
d'ufficio sulla base
dei limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la
mancanza di
uno o piu' documenti
giustificativi delle attivita'
o dei costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione
saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione
entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di
tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base della
sola documentazione
valida disponibile.
4. La Commissione
istituita ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del
citato decreto del
Presidente della Repubblica
n. 83 del
2009,
procede, entro il 31 luglio 2017, alla
verifica dei requisiti
di
ammissibilita' e comunica ai richiedenti, tramite posta
elettronica
certificata, l'eventuale esclusione. Successivamente la Commissione,
valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria sulle
rendicontazioni
presentate, redige
l'elenco delle imprese
ammesse al contributo
medesimo e lo comunica
alla Direzione generale
per il trasporto
stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti.
5. L'importo erogato
alle imprese beneficiarie dei
contributi per
la formazione avverra',
in ogni caso,
nei limiti delle
risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui,
al termine delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie
non fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate
ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite
di spesa,
il contributo da
erogarsi alle imprese
richiedenti sara'
proporzionalmente ridotto.
Art. 4
Verifiche, controlli e revoca dai
contributi
1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti -
Direzione
generale per il
trasporto stradale e
per l'intermodalita' - si
riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento dei
corsi
di formazione, sia durante la
loro effettuazione che
al termine,
anche attraverso l'eventuale
verifica delle registrazioni
delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in
formazione,
nonche' di controllare l'esatto adempimento degli
impegni connessi
con i costi sostenuti per l'iniziativa.
2. La Commissione
istituita ai sensi dell'art. 5,
comma 2, del
predetto decreto del Presidente
della Repubblica n.
83 del 2009
provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di:
a) accertamento di
irregolarita' o violazioni
della vigente
normativa o di quanto previsto dal presente decreto;
b) mancata
effettuazione del corso nella data
e/o nella sede
indicata nel
calendario, come eventualmente
modificato ai sensi
dell'art. 2, comma 5, lettera e);
c) mancata
effettuazione dell'eventuale corso di
formazione a
distanza secondo le modalita' indicate in sede di domanda;
d) dichiarazione
di presenza o
frequenza ai corsi
non
corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli
iscritti
ai medesimi corsi.
3. Nel caso in cui
il contributo fosse
gia' erogato, l'impresa
sara' tenuta alla restituzione
degli importi corrisposti
e dei
relativi interessi, ferma
restando la denuncia
all'Autorita'
giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
4. In caso di
presentazione della garanzia
fideiussoria di cui
all'art. 3, comma 2, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla
Direzione
generale per il trasporto stradale e
per l'intermodalita', almeno
trenta giorni prima della scadenza della garanzia stessa,
le fatture
quietanzate
corredate di copia
del bonifico dei
versamenti
effettuati. In caso di mancato
adempimento, la medesima
Direzione
generale procede con
l'escussione della garanzia,
fatti salvi i
diritti di regresso del fideiussore nei confronti del debitore.
Il presente decreto,
vistato e registrato dai competenti Organi
di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore
il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 9 giugno 2016
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 2176